Lettera all’ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Definizione rinnovi contrattuali per il periodo 2019/2021 per i comparti della Pubblica Amministrazione. Declaratorie e connesse conoscenze, competenze e capacità. Valorizzazione dottorato, Posizioni Organizzative e Quarta Area.

Egregio Presidente Dott. Antonio NADDEO,

con la presente SIDRI, Società Italiana del Dottorato di Ricerca, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro svolto da codesta Agenzia nell’ambito delle attività connesse al rinnovo dei contratti pubblici per il periodo 2019/2021.

E’ ben nota l’importanza di questa stagione contrattuale per il miglioramento della Pubblica Amministrazione stante le imminenti sfide che la stessa è volta ad affrontare anche in considerazione dell’attuazione del PNRR e delle nuove linee strategiche definite dal legislatore.

Nel corso degli anni si è sempre più posta attenzione alle risorse umane come chiave strategica del successo delle organizzazioni e anche la Pubblica Amministrazione italiana, nel corso dell’ultimo decennio, ha rafforzato e sollecitato la necessità di interventi sul Capitale Umano nella sua dimensione più ampia facendo leva su conoscenze, competenze e abilità oltre che sul senso delle istituzioni, sull’etica e sulla trasparenza.

Comprendiamo le difficoltà che caratterizzano le fasi della contrattazione ma riteniamo che in questo momento storico, ancor più rispetto alle ultime stagioni, il contratto collettivo rappresenti un momento fondamentale per un vero cambio di passo della nostra pubblica amministrazione.

Il percorso di ammodernamento e rafforzamento delle PP.AA. ha nel corso degli anni progressivamente innalzato il livello delle conoscenze anche in termini di titoli di studio previsti per la selezione e la crescita dei diversi profili tra cui i funzionari e le posizioni apicali  richiedendo il requisito della laurea sia per l’accesso dall’esterno tramite concorso (art. 13 della  Legge 312/1980), sia per le “progressioni verticali” interne (art. 62 del d.lgs. n. 150/2009).

In tale contesto, il legislatore, comprendendo il potenziale del binomio conoscenze e competenze, quali elementi per l’innalzamento della produttività delle PP.AA, ha iniziato a supportare la valorizzazione del titolo di Dottore di Ricerca prevedendo:

  • alla lettera e) ter, dell’art. 35, comma 3 del d.lgs. 165/2001, il principio secondo cui nelle procedure di reclutamento nelle PP.AA. è prevista la “possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di ricerca, che deve comunque essere valutato, ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso”;
  • alla lettera f), dell’art. 17, comma 1 della Legge 124/2015, cd. Legge Madia, nell’ambito del riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle PP.AA. la quale recita “il titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della Legge 210/1998 e dall’art. 17, comma 111 della Legge 1271997, n. 127 e successive modificazioni”.

Con la Diretta n. 03/2018, il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, ha emanato le Linee Guida sulle procedure concorsuali da cui emerge ulteriormente la volontà di potenziare il titolo di Dottore di Ricerca per specifici profili e livelli di inquadramento e comunque di valutarlo ove pertinenti, nell’ambito delle diverse procedure al fine di perseguire l’acquisizione delle migliori risorse.

La disposizione introdotta dal d.lgs. 75/2017 si inserisce infatti nell’ambito di un più ampio intervento riformatore finalizzato ad aggiornare e migliorare la qualità, la professionalità e le competenze del personale che opera nelle PP.AA.

È prevista infatti la possibilità, per particolari categorie e le elevate professionalità, riconducibili anche alla posizione apicale dell’area o categoria non dirigenziale, di elevare i requisiti di accesso al punto di prevedere, tra i requisiti di ammissione, il dottorato di ricerca, rimanendo ferma ovviamente la possibilità di valutare il dottorato di ricerca e gli altri titoli di studio tra i titoli necessari posseduti dai candidati.

Valorizzazione che ha ottenuto conferma anche in successi interventi normativi anche in considerazione dello status che il titolo di dottore di ricerca assume nell’ambito del contesto  formativo italiano.

L’approvazione nel mese di gennaio dell’Ipotesi relativa del Contratto Collettivo Nazionale 2019/2021 – Funzioni Centrali ha di fatto tracciato il percorso da seguire nella contrattazione degli altri comparti seppur con differenze legate all’eterogeneità degli stessi ed alle specifiche esigenze.

In tale contesto, sperando di poter contribuire alla riflessione che accompagna tali lavori, al di fuori del perimetro sindacale, rileviamo alcuni aspetti che potrebbero essere oggetto di maggiore analisi stante l’obiettivo primario di conseguire un miglioramento costante e continuo della macchina amministrativa attraverso la valorizzazione delle risorse interne ed in particolare:

  • all’art. 13, comma 1 del CCNL sono state ben individuate le diverse Aree che caratterizzano il sistema di classificazione del personale improntate su diversi livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali.

Proprio richiamando la Direttiva Madia, la quale abbina le conoscenze al possesso di determinati titoli di studio, pertinenti e coerenti con le attività espletate e da espletare, emerge all’art. 14, comma 2, relativo all’attribuzione dei “Differenziali Stipendiali”, la necessità di chiarire quanto previsto dalla lettera d), punto 3) con riferimento alle capacità culturali. Questo infatti potrebbe generare delle ambiguità interpretative in sede di contrattazione integrativa con possibile esclusione o emarginazione dei titoli di studio ed in particolare del dottorato di ricerca.

  • all’art. 15, comma 1 del CCNL è stata prevista la possibilità per le diverse amministrazioni di conferire ai dipendenti dell’Area Funzionari incarichi a termine di natura organizzativa e professionale che, pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza, richiedono lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità.

Anche in questo caso, l’affidamento degli incarichi, pur prevedendo la valutazione dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali dei dipendenti in relazione alla natura e alle caratteristiche degli incarichi affidati, non imprime un valorizzazione del titolo di dottore di ricerca. Tanto come nel caso dell’art. 16, comma 3 dove si tengono conto solo delle competenze professionali e non anche delle conoscenze. In pratica lo “Stato” finanzia la più alta formazione di un dipendente pubblico al fine di recuperare l’investimento in termini di produttività interna e nel contempo non ne tiene conto in sede di rafforzamento della propria struttura organizzativa.

  • all’art. 17 del CCNL sono previste, fatta salva la riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinate all’accesso all’esterno, ai sensi dell’art. 52, comma 1bis del d.lgs. 165/2001, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore sulla base di procedure comparative basate sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

Anche in tale contesto, vista la finalità delle progressioni e la differenziazione che la stessa assume tra il personale esterno, sarebbe opportuno prevedere, quanto meno per il passaggio dall’Area dei Funzionari all’Area delle Elevate Professionalità il titolo di dottore di ricerca in coerenza con le previsioni dell’art. 3, comma 2 della Direttiva n. 03/2018 e con quanto previsto dalla Tabella 3 di corrispondenza di cui all’art. 18.

  • l’Allegato A delinea per ognuna delle Aree individuate dall’art. 13 la relativa declaratoria, le specifiche competenze nonché i requisiti di base per l’accesso. Infatti, per l’accesso all’Area degli Operatori è richiesta l’assolvimento dell’obbligo scolastico, per l’accesso all’Area degli Assistenti è richiesto il possesso della scuola secondaria di secondo grado e per l’accesso all’Area dei Funzionari il possesso della laurea triennale o magistrale. Per l’Area delle Elevate professionalità viene richiesta solo la laurea magistrale seppur supportata da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa.

Anche in tale contesto, coerentemente con l’impianto istitutivo della Quarta Area, sarebbe opportuno richiedere oltre la laurea magistrale anche il dottorato di ricerca o quantomeno che lo stesso sia valutato come prevalente in sede di procedura comparativa insieme con l’esperienza qualificata acquisita e l’eventuale iscrizione ad albi.

Infine si evidenzia che nelle Tabelle di trasposizione automatica delle nuove classificazione, seppur consapevoli che lo stesso è calibrato sulle Amministrazioni Centrali, di fatto non è compresa l’Area delle elevate professionalità.